Come reso noto dalla nostra circolare n. 85/U22 del 11/11/2022, il 10 novembre Anpal ha pubblicato l’Avviso FNC seconda edizione con una nuova disponibilità finanziaria di 1 miliardo di euro.
Fonditalia è stato fra i primi Fondi Paritetici Interprofessionali ad inviare ad Anpal la Manifestazione di interesse a partecipare all’attuazione degli interventi previsti da FNC ed è prevista l’imminente pubblicazione di un Avviso Fonditalia dedicato, in linea con le tempistiche previste da Anpal.
FederTerziario accompagnerà e supporterà le aziende associate nell’analisi dei fabbisogni formativi, nella predisposizione e nella presentazione del progetto di sviluppo delle competenze sia ad Anpal che a Fonditalia, nonché nella redazione e sottoscrizione dell’accordo collettivo di rimodulazione.
Fra le principali novità dell’Avviso FNC seconda edizione:
- I percorsi formativi di rimodulazione dell’orario di lavoro dovranno essere finalizzati a sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali ovvero qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
- Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, come da art. 2 comma 1 del citato Decreto Interministeriale, ossia:
a) il 100% degli oneri relativi ai contributi assistenziali e previdenziali (al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso a FNC);
b) il 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione.
Nei casi in cui gli accordi collettivi prevedano oltre alla rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda, la quota di retribuzione finanziata da FNC sarà pari al 100%.
- Il pieno coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali che sono chiamati a finanziare la formazione delle imprese ad essi aderenti, qualora decidano di aderire all’iniziativa.
- Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà, in alcun caso, essere soggetto erogatore della formazione.
- Sono ammessi a finanziamento i progetti formativi presentati oltre che dai datori di lavoro privati, anche dalle società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016.
Le istanze di ammissione al contributo dovranno essere presentate direttamente dai datori di lavori ad Anpal dalle ore 11 del 13 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, a condizione che non si verifichi, prima di tale data, un esaurimento delle risorse disponibili.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dovranno essere sottoscritti dal 4 novembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 e dovranno prevedere:
1) il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
2) il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, che per ogni lavoratore devono essere minimo 40 e massimo 200;
3) il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
4) il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.
Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro.
Il datore di lavoro nell’istanza di ammissione a contributo, potrà indicare FondItalia, quale Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce.
Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca ad alcun Fondo, la formazione sarà erogata con il concorso di un ente titolato a livello Nazionale o Regionale ai sensi del D.Lgs. 16/01/2013, n. 13, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.
I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa. Ai fini dell’identificazione del soggetto che attesta le competenze ricorrono i seguenti casi:
a) nel caso in cui la formazione sia finanziata da Fonditalia, le attestazioni potranno essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione, secondo la disciplina prevista dal Fondo stesso;
b) negli altri casi, le attestazioni dovranno essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo.
Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere un’anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo.