sabato, Luglio 27, 2024

Statuto

Si Pubblica di seguito, uno stralcio dello Statuto.

FEDERTERZIARIO CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE E ARTIGIANA

STATUTO (STRALCIO)

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede

E’ costituita, con sede legale in ROMA, la “CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE” in sigla “FEDERTERZIARIO” formata da Associazioni datoriali territoriali autonome operanti nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale.

La Federterziario può aderire con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza ad enti, istituzioni, organizzazioni nazionali o internazionali che si prefiggono scopi identici o affini.

Articolo 2

Scopi

La Federterziario è un organismo datoriale apartitico, non ha fini di lucro e si propone di realizzare i seguenti scopi istituzionali primari e di svolgere le seguenti attività:

  1. Collegare le associazioni territoriali esistenti nel territorio nazionale, creare e agevolare la collaborazione tra esse, tutelare in ogni campo i loro interessi generali in senso unitario, promuovere i valori morali, civili e sociali da esse rappresentate;
  2. Curare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi economici, mutualistici, tecnici, datoriali, che interessano le categorie del terziario, della piccola industria, del commercio, del turismo, dello spettacolo, dell’artigianato, dei servizi, dell’agricoltura, del lavoro professionale e autonomo in generale, ed in particolare modo adoperarsi per la creazione di una completa e ordinata legislazione dei predetti settori;
  3. curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali anche in formato elettronico, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali, nonché, attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati;
  4. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale ed internazionale;
  5. Stipulare con i sindacati dei lavoratori contratti nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro, la disciplina dell’apprendistato e la disciplina dell’istruzione tecnica degli apprendisti;
  6. costituire Enti Bilaterali – Organismi Paritetici per la gestione degli Istituti previsti da ciascun C.C.N.L. o da accordi interconfederali, integrativi e/o territoriali;
  7. Provvedere alla stipulazione con Enti, Istituti ed altri Organismi Pubblici e/o Privati, di specifiche convenzioni riguardanti le associate e le imprese associate sul territorio nazionale;
  8.  Realizzare lo sviluppo o il perfezionamento della formazione professionale con tutte le  iniziative possibili;
  9. Svolgere attività formativa in generale e, in particolare, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, direttamente o per mezzo di strutture ad essa collegate;
  10. Istituire Enti di patronato e/o di assistenza e previdenza, nonché Enti per la formazione e l’aggiornamento professionale;
  11. Provvedere nei confronti delle associazioni aderenti, e delle imprese associate alla prestazione di qualsiasi servizio, non esclusi quelli nel campo di consulenza e di assistenza fiscale e tributaria, sindacale e del lavoro, amministrativa, contabile, creditizia ed economica, di insediamento di unità produttive, ecc.;
  12.  Promuovere e svolgere ogni altra iniziativa ad essa direttamente affidata dalla legge o deliberata dagli Organi Confederali, o che, comunque, faciliti il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;
  13. Fornire alle imprese associate, direttamente o tramite strutture costituite ad hoc, ogni servizio di natura contabile ed annessi adempimenti tributari, ogni servizio di natura del lavoro ed annessi adempimenti, ogni servizio di natura finanziaria e creditizia attraverso consorzi di garanzia collettiva, fidi e di ogni altra forma convenzionata, ogni servizio di natura previdenziale ed assistenziale nell’ambito di appositi Enti Bilaterali – Organismi Paritetici appositamente costituiti per la gestione degli Istituti previsti da ciascun C.C.N.L. o da accordi integrativi e/o territoriali. In ogni caso si ribadisce che la Confederazione Federterziario, Ente non commerciale, non ha scopi di lucro, pertanto è espressamente vietato distribuire utili agli associati, avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale, sia in forma diretta sia in forma indiretta.

Articolo 3

Durata

La durata della Confederazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

Associazione ed adesione

Possono essere associate tutte le Organizzazioni Provinciali e Regionali Federterziario legalmente costituite che ne facciano regolarmente domanda con l’obbligo di osservare le norme del presente statuto e tutte le direttive o deliberazioni degli Organi Confederali.

Possono, altresì, aderire a Federterziario le associazioni nazionali e/o territoriali con denominazione diversa da Federterziario che ne facciano domanda, che abbiano uno statuto compatibile con le finalità di Federterziario e che, comunque, si obblighino ad osservare tutte le direttive o deliberazioni degli Organi Confederali e ad aggiungere al proprio nome la dizione “aderente Federterziario”.

Possono infine associarsi le piccole e medie imprese operanti nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, nonché singoli soggetti operanti nei settori del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale.

L’adesione delle Associazioni o delle imprese ad uno degli Enti Bilaterali – Organismi Paritetici di cui Federterziario è parte costituente, comporterà l’automatica adesione anche a Federterziario.

Sull’ammissione delle richiedenti a entrare a far parte della Federterziario delibererà l’Ufficio di Presidenza.

Articolo 5

Ammissione degli associati

L’iscrizione di ogni associato e la sua appartenenza o adesione a Federterziario avviene direttamente o attraverso le Associazioni nazionali e/o territoriali ed ha la durata di due anni solari.

Le Associazioni possono essere ammesse a Federterziario ove in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano autonome ed adeguate strutture sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e dello sviluppo complessivo del sistema confederale;

b) svolgano attività coerenti con gli scopi statutari.

Le domande di ammissione, corredate da esaustiva documentazione attestante l’integrale possesso dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere presentate all’Ufficio di Presidenza che ne delibera l’ammissione. La delibera con cui l’Ufficio di Presidenza accoglie la domanda di ammissione è comunicata per iscritto alla confederazione o associazione richiedente e ha la durata di due anni solari.

 L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata se il rappresentante legale dell’associata non comunichi la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata o Pec, all’Ufficio di Presidenza.

Articolo 6

Contributi

Ogni associata e/o aderente è tenuta a corrispondere un contributo annuo che sarà deliberato dall’Ufficio di Presidenza di FEDERTERZIARIO. Tale contributo associativo non dà diritto di proprietà sui beni mobili e immobili di FEDERTERZIARIO.

Articolo 7

Cessazione della qualità di associata e/o aderente

La qualità di associata e/o aderente cessa:

  1. per recesso ai sensi dell’art. 5;
  2. per deliberazione del Consiglio Confederale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, adottata con il voto di almeno due terzi dei membri presenti, per gravi motivi di inadempienza degli obblighi assunti dall’associata.

Sono sempre gravi motivi:

  • Il mancato pagamento dei contributi associativi;
  • La violazione dei principi e delle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti ad esso connessi;
  • La perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 5.

Articolo 8

Autonomia – Diritti – Doveri

a) conservano l’autonomia amministrativa e l’autonomia organizzativa, di cui hanno piena ed esclusiva responsabilità, che devono comunque essere improntate al rispetto degli indirizzi e delle norme generali, statutarie e regolamentari di Federterziario;

b) ove in regola con il pagamento delle quote associative, partecipano alla formulazione delle direttive nazionali tramite i loro rappresentanti in seno alla Assemblea Generale Congressuale, con le modalità che verranno determinate in apposito regolamento;

c) le associazioni aderenti hanno l’obbligo di qualificarsi aggiungendo alla loro denominazione la dicitura “aderente a Federterziario”, e nel caso questa aderisca a sua volta o sia collegata ad altra organizzazione similare, anche la sigla di quest’ultima;

d) ove in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni ed i servizi istituzionali, di rappresentanza e di assistenza fornite da Federterziario;

e)  dovranno osservare le direttive o le deliberazioni degli organi statutari;

f)  versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati dalla Confederazione;

g)  comunicare tempestivamente a Federterziario ogni modifica sostanziale apportata ai propri statuti ovvero il cambio dei legali rappresentanti delle associate.

Articolo 9

Il sistema confederale

L’organizzazione di FEDERTERZIARIO si articola in:

  1. Strutture Federali;
  2. Strutture Regionali e Provinciali riconosciute tali dall’Ufficio di Presidenza della Confederazione Federterziario.

Articolo 10

Le Strutture Federali

Articolo 11

Le Strutture Regionali e Provinciali

Articolo 12

Organi della Confederazione Federterziario

Sono organi di Federterziario:

a) Il Congresso Confederale;

b) L’Assemblea;

c) Il Consiglio Confederale;

d) L’Ufficio di Presidenza;

e) Il Presidente;

f) Il Segretario Generale;

g) Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico, ove previsto o necessario;

h) Il Comitato Consultivo;

i) Il Comitato Tecnico Scientifico;

l) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 13

Il Congresso Confederale

Articolo 14

Assemblea

Articolo 15

Attribuzioni dell’Assemblea

Articolo 16

Composizione del Consiglio Confederale

Articolo 17

Compiti del Consiglio Confederale

Articolo 18

Ufficio di Presidenza

Articolo 19

Compiti del Presidente e del Vice Presidente      

Articolo 20

Il Segretario Generale 

Articolo 21

Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 23

Sanzioni e Collegio Arbitrale

Articolo 24

Comitato Consultivo

Articolo 25

Comitato Tecnico Scientifico

Articolo 26

Durata delle cariche

Articolo 27

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che comunque vengano in proprietà della Federterziario, dai contributi degli associati, dai contributi di Enti pubblici, dall’eccedenza attiva delle gestioni annuali e da qualunque altra entrata.

L’Amministrazione e la Conservazione del Patrimonio sociale saranno cura dell’Ufficio di Presidenza, del Consiglio Confederale e del Segretario Generale.

Per ciascun anno solare sono compilati il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, unitamente alle relazioni sulle attività della Federterziario da parte del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, ove previsto o necessario.

L’Ufficio di Presidenza presenta i bilanci preventivo e consuntivo al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico, ove previsti o necessari, almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea.

Articolo 28

Esercizio Sociale – bilancio preventivo e conto consultivo

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L’Ufficio di Presidenza deve presentare all’Assemblea per l’approvazione:

  1. il bilancio preventivo almeno entro quattro mesi dall’apertura dell’esercizio sociale;
  2. il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 29

Libri Sociali e Registri Contabili

Articolo 30

Scioglimento della Federterziario

Lo scioglimento della Federterziario può essere deliberato dal Congresso Confederale con il voto del 75% degli aventi diritto.

La deliberazione comporta la nomina di un liquidatore patrimoniale che provvederà a quanto previsto dal c.c. per lo scioglimento delle Associazioni private, curando che esso avvenga senza scopo di lucro.

In ogni caso, l’eventuale patrimonio della Federterziario, in caso di scioglimento, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione similare.

Articolo 31

Norme finali e transitorie

Gli organi eletti dall’Assemblea Costituente durano in carica sino al primo Congresso Confederale che provvederà al rinnovo delle cariche.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

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