La lettera circolare n. 8367 del 02/05/2012 con la quale la Direzione Generale delle Attività Ispettive del Ministero del Lavoro è intervenuta per chiarire e precisare la titolarità degli organismi abilitati a rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ha destato in alcuni, dopo una prima lettura sommaria, un’iniziale perplessità circa la legittimità della CENAI.
Un più attento esame della nota ministeriale evidenzia, invece, il mantenimento, per la CENAI, dello status quo ante.
Analizziamo alcuni punti:
- La nota ministeriale, giova ricordarlo, è riconosciuta ampiamente da una consolidata giurisprudenza, non quale fonte normativa ma una semplice manifestazione dell’attività amministrativa dello Stato.
- Oggetto della nota ministeriale è il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). A tale riguardo, è opportuno precisare che la CENAI in mancanza di autonoma convenzione con INPS e INAIL, non rilascia il DURC, ma una dichiarazione di regolarità contributiva che unitamente alle dichiarazioni di regolarità rilasciate da INPS e INAIL “ha pari valore e rilevanza del DURC”, (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VIII, 12 luglio 2011, n. 3754, e T.A.R. Toscana, sez. II 22 febbraio 2007 n. 248.)
- Il primo requisito “soggettivo” richiamato dal Ministero che deve essere posseduto dalla Cassa edile è quello dell’Ente bilaterale nella definizione data dal DLgs. n. 276/2003, secondo cui esso deve essere costituito su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativi per poter fungere da sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro, e dal d.m. 24 ottobre 2007 dove viene puntualizzato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia datoriale sia sindacale, che concorre alla costituzione della cassa edile.
- La CENAI, come è noto, è la Cassa edile Nazionale Artigianato e industria nata il 19 Novembre 1998 quale emanazione, al pari di tutte le altre Casse Edili, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini del 05.11.1998, sottoscritto tra Federterziario e Federterziario Sud, in rappresentanza delle imprese ed UGL Costruzioni in rappresentanza dei lavoratori.
- L’altro requisito di natura “oggettivo” che deve essere posseduto dalla Cassa edile è l’osservanza del principio di reciprocità con il quale si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso le varie Casse edili presenti sull’intero territorio nazionale, in modo da assicurare l’armonizzazione delle dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili.
- Tale requisito è, peraltro, normativamente previsto dalle Leggi 109/94 e 415/98 e dal Codice dei Contratti pubblici (Dlgs Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) in particolare all’art. 252 comma 5 “ “le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva”.
- Ed il Ministero riconosce, nella nota, che il principio viene correttamente assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE). Ma, non dice e non potrebbe dirlo, che è l’unico sistema che assicura la reciprocità. Infatti, data la natura privatistica dell’organismo richiamato, non potrà mai escludersi la legittimità delle altre Casse edili che, pur rispettando il principio di reciprocità, non aderiscano a tale organismo.
- CENAI applica il principio di reciprocità con le altre Casse Edili anche in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art.45 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini del 05.11.1998, sottoscritto tra Federterziario, Federterziario Sud ed UGL Costruzioni.
- Infine, non è trascurabile ai fini interpretativi l’ultimo elemento richiamato dalla nota in esame per escludere la qualificazione di Cassa edile, ai sensi del Dlgs 276/2003 e conseguentemente dell’impossibilità al rilascio del documento di regolarità, e cioè il fatto che questi organismi operino a livello territoriale, la qual cosa potrebbe essere un indizio in merito alle sollecitazioni che hanno costretto il Ministero ad intervenire. E la CENAI, inutile ribadirlo, e l’unica cassa edile che opera a livello nazionale e non territoriale.
Ciò detto, e al di là di ogni partigiana considerazione al pari dei commenti che si sono succeduti dopo la nota della Direzione Generale, ci sembra eccessivo attribuire ad essa un significato ultroneo rispetto a quello prefissato ed intrinseco nella puntuale e corretta ricostruzione in punto di fatto e di diritto.
Non sarebbe questa, di certo, la sede adatta e non lo è nemmeno il momento socio-politico che sta affrontando il nostro Paese che nel rispetto di alcuni principi fondamentali, si sta avviando lentamente sulla strada delle liberalizzazioni in molti settori ed in special modo di quelli produttivi.
Nell’attesa, pertanto, di una regolamentazione a livello normativo, ci sentiamo di rassicurare i nostri associati e tutti gli operatori nostri interlocutori che le attività della CENAI continueranno a svolgersi regolarmente anche sotto gli aspetti certificativi