Fatturazione Elettronica: A partire dal 1° gennaio 2019, come previsto nella Legge di Bilancio 2018, entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, la c.d. e-fattura, anche nei rapporti tra imprese e liberi professionisti (B2B) e tra imprese e liberi professionisti verso consumatore finale (B2C). A seguito dell’entrata in vigore di tale normativa, non sarà più possibile lo scambio di fatture su carta. Rimangono tuttavia esclusi dall’obbligo i c.d. “Contribuenti minimi o forfettari” e le operazioni da e verso l’estero.
La disposizione ha generato un clima di preoccupazione nel mondo delle imprese e dei liberi professionisti per l’appesantimento burocratico che potrebbe derivare da tale previsione normativa.
Si tratta di un provvedimento decisivo verso una gestione completamente digitalizzata della contabilità e potrà rappresentare un punto di svolta per la lotta all’evasione.
L’Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione una Guida pratica per i contribuenti (https://www.agenziaentrate.gov.it), tuttavia si è ancora in attesa degli ultimi chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria stessa e dei vari enti preposti.
Di seguito riassunti alcuni dei passaggi chiave della norma.
REQUISITI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
La fatturazione, per essere definita elettronica, deve essere predisposta in formato elettronico al momento della trasmissione, ricezione ed accettazione da parte del destinatario.
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Devono, in ogni caso, essere garantiti i requisiti di:
Autenticità dell’originale;
Integrità del contenuto;
Leggibilità della fattura dalla data della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione previsto dalla legge.
DESTINATARI DELLA NORMATIVA
Sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA purché residenti, stabiliti o identificati in Italia con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tuttavia, restano esclusi dall’uso della e-fattura i soggetti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” e i soggetti che applicano il regime forfettario che, però potranno essere destinatari di fatture elettroniche.
MODALITÀ OPERATIVE
I contribuenti titolari di partita IVA, per ottemperare alla nuova normativa, potranno utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI), creato per la fattura PA, messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero acquistare un programma dalle varie software house specializzate in gestione amministrativa e contabile.
Il cedente/prestatore, ovvero un intermediario abilitato e delegato dello stesso, trasmette la fattura al SdI o altro software collegato con lo stesso. Il SdI effettua controlli sulle fatture correttamente ricevute e provvede all’inoltro al cessionario/committente ovvero, entro cinque giorni, all’emissione di una “ricevuta di scarto”. La fattura elettronica scartata si considera non emessa.
FederTerziario supporterà le aziende negli adempimenti connessi a tale disposizione, rimanendo, comunque, in attesa del decreto fiscale che potrebbe prevedere una proroga all’entrata in vigore della e-fattura, ovvero una serie di semplificazioni in materia di predisposizione, trasmissione e conservazione.
Per ulteriori informazioni puoi contattare l’Ufficio Relazioni Industriali all’indirizzo mail segreteriarelazioniindustriali@federterziario.it