Il Decreto Legislativo n. 87 del 12 luglio 2018, denominato “Decreto Dignità” e convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 9 agosto 2018, in vigore dal 12 agosto, presenta delle importanti novità in materia di lavoro, ed in particolare sostanziali modiche alla regolamentazione del contratto a termine e del contratto di somministrazione.
Le novità più salienti riguardano:
- La durata massima dei CONTRATTI A TERMINE è di 12 mesi, prorogabili a 24 solo ove sussistano determinate dal comma 1 dell’Art. 19 del D.Lgs 81/15, così come modificate dalla L.96/2018. Inoltre, il datore di lavoro avrà la possibilità di prorogare o rinnovare tale tipologia di contratto per un massimo di 4 volte ove il contratto iniziale abbia una durata inferiore a mesi 24;
- Il numero massimo dei lavoratori assunti con CONTRATTI A TERMINE, ovvero CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE non potrà superare il limite del 30% dei lavoratori a TEMPO INDETERMINATO in forza presso l’azienda al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Tale percentuale potrà essere derogata dalla contrattazione collettiva;
- Ricorso al CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (PrestO) per i settori agricolo e turistico;
- Proroga al 2019 e 2020 del BONUS ASSUNZIONI STABILI degli UNDER 35.
Per l’integrale lettura del testo normativo consultare
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/11/18G00122/sg