Con l’approvazione del ddl del Senato del 10 maggio 2017, viene finalmente regolamentato lo smart working, che non consiste in un’ennesima tipologia negoziale ma in una modalità flessibile di esecuzione dell’attività lavorativa di carattere subordinato, che svincola il dipendente dall’obbligo di presenza sul posto di lavoro, permettendogli di operare anche da sede remota. Non contano pertanto le ore passate in ufficio, la presenza dietro una scrivania, né la marcatura del cartellino, ma solo la produttività del lavoratore.
Lo “smart working” in Italia oggi conta circa 3.500 persone che possono scegliere di lavorare da remoto almeno un giorno alla settimana. Usufruiscono dello “smart working”, per lo più le grandi aziende, tanto che il 30% di esse ha realizzato nel 2016 progetti ad hoc; le Pmi invece sono ferme al 5%.
Negli obiettivi del Parlamento c’è quello di aiutare soprattutto le donne, le quali, anche per mancanza di adeguati servizi di welfare pubblico, rinunciano al lavoro più che in altri paesi europei, pur di non allontanarsi fisicamente da casa e famiglia. Per le aziende il vantaggio di utilizzare il lavoro agile si traduce in primo luogo in un modo per tagliare i costi, per esempio, quelli legati alle sedi e alla loro gestione: illuminazione, climatizzazione estiva e invernale, mense, pulizia (come dimostrano le esperienza di aziende come la Mars, la Barilla ed Enel).
Lo smart working, che si distingue dal telelavoro nelle modalità e nei luoghi in cui viene eseguita la prestazione, ovvero in parte nei locali “interni” all’azienda ed in parte all’esterno, utilizzando tutti gli strumenti e dispositivi di connessione di nuova generazione (smartphone, tablet, pc portatili).
La nuova disciplina si può riassumere in alcuni punti fondamentali:
Accordo tra le parti. Il contratto relativo allo smart working dovrà essere stipulato per iscritto e potrà essere sia temporaneo che a tempo indeterminato. L’accordo tra lavoratore ed azienda può avvenire sia in caso di contratto già in essere, sia in caso di nuova assunzione e può essere risolto, con preavviso, anche unilateralmente.
Trattamento retributivo. Il trattamento retributivo dovrà essere pari a quello dei colleghi che svolgeranno la propria attività sempre in ufficio.
Diritto al riposo e alla disconnessione. Anche l’orario di lavoro dovrà rimanere lo stesso. Smart working non significa infatti essere disponibili 24 ore su 24, ma svolgere la propria attività in un orario definito, esattamente come tutti gli altri lavoratori. In tal senso la normativa dovrà disciplinare il lavoro straordinario che potrà essere più difficile da definire ed in particolar modo sarà più complesso averne un controllo da parte del datore di lavoro.
Sicurezza e salute del lavoratore. Per ciò che attiene la sicurezza del lavoro agile, la normativa non sottolinea la differenza tra sicurezza relativa agli strumenti di lavoro e sicurezza relativa al luogo dove opera il dipendente. Nel primo caso la sicurezza dovrebbe essere garantita dall’impresa mentre, nel secondo, la sicurezza non dovrebbe poter essere imputata al datore di lavoro che, come detto, ignora il luogo da cui il dipendente opera.