Il Decreto Legislative n. 185 del 24 settembre 2016, in vigore dall’8 ottobre 2016, è stato integrato e modificato con le disposizioni contenute nei c.d decreti attuativi del Jobs Act (D.Lgs nn. 81, 148, 149, 150 e 151/2015).
Il decreto, entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2016, presenta delle novità che interessano l’operato dei datori di lavoro/sostituti d’imposta.
Le novità più salienti riguardano:
Lavoro accessorio Art. 1, comma 1, lett. b)
Modifica della disciplina della comunicazione obbligatoria preventiva almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa,
- gli imprenditori non agricoli e professionisti devono comunicare, alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo di lavoro e il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione;
- gli imprenditori agricoli devono comunicare, alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione lavorativa con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
La mancata comunicazione comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore interessato, cui non si applicherà la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Apprendistato di alta formazione e ricerca Art. 1, comma 1, lett. a)
La regolamentazione dei profili formativi da parte delle Regioni e Province Autonome deve essere fatta sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e non più in accordo.
Inoltre, viene stabilito che, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata sulla base del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, concernente la definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato. Restano comunque valide, fino alle regolamentazioni regionali, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università e gli altri istituti preposti.
Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale Art. 1, comma 1, lett. c)
Si estende la proroga di un anno anche ai contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale stipulati sulla base dell’abrogato D.Lgs n. 167/2011, nel caso in cui alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.
CIGO Art. 2, comma 1, lett. a)
Vengono chiariti i termini di 15 giorni per la presentazione della domanda di CIGO con specifico riferimento alle domande relative ad eventi oggettivamente non evitabili, per le quali risulta applicabile il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
CIGS Art. 2, comma 1, lett. b)
Per la CIGS il precedentemente termine di 30 giorni previsto come minimo, diventa il termine massimo entro il quale il trattamento dovrà avere inizio.
SOLIDARIETA’ Art. 2, comma 1, lett. c)
E’ stato introdotto il comma 3-bis dopo il comma 3 del D.Lgs n. 148/2015. Viene previsto che tutti i contratti di solidarietà in essere da almeno 12 mesi o che siano comunque stipulati entro il 31 dicembre 2015, possano essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, fatto salvo che la riduzione complessiva dell’orario non deve risultare superiore a quella già concordata in occasione dell’accordo sindacale. Ai lavoratori spetterà:
- trattamento di integrazione pari al 50% dell’integrazione prevista prima della trasformazione del contratto;
- integrazione del trattamento a carico datore di lavoro fino al 100% dell’integrazione originaria prevista;
- contribuzione figurativa per le somme integrate dal datore di lavoro;
Le somme a titolo di integrazione a carico datore di lavoro non saranno imponibili ai fini previdenziali ed il contributo addizionale (9%, 12%, o 15%), legato alla fruizione all’interno del quinquennio mobile, sarà ridotto del 50%.
I contributi previsti per le nuove assunzioni e l’agevolazione contributiva del 10% per i prestatori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, sono applicabili per il solo periodo che va dalla trasformazione del contratto alla sua scadenza e comunque non oltre il limite dei 29 anni.
Il periodo di solidarietà va calcolato ai fini del limite massimo di durata di 24 mesi e nel caso in cui lo stesso sia goduto nei primi 24 mesi del quinquennio mobile, è da considerarsi calcolato per la sua metà.
Si segnala che per i lavoratori ai quali manchi un massimo di mesi non superiore ai 24 ai fini del trattamento di pensione e che abbiano maturato i requisiti minimi contributivi, non vale la regola che prevede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore non lavorate.
NASpI per gli stagionali del settore turismo e stabilimenti termali Art. 2, comma 1, lett. e)
Per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale è stato previsto, per l’anno 2016, un mese in più di NASpI, rimane invariato il limite massimo delle 4 mensilità. Nello specifico se la durata della NASpI, calcolata sulla base delle regole vigenti, sia inferiore alla durata ottenuta senza scomputare dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria o ASpI, la durata della prestazione viene incrementata di un mese. La condizione sopra esposta è vincolata al presupposto che la differenza tra le durate cosi calcolate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta non potrà superare il limite massimo di 4 mesi.
Ispettorato Nazionale del Lavoro – organizzazione Art. 3, comma 1, lett. a)
Si conferma che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà sede centrale a Roma e non più di 80 sedi territoriali. Inizialmente, la sede sarà ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso dal Ministero del Lavoro, dell’INPS o dell’INAIL.
Ispettorato Nazionale del Lavoro – funzioni Art. 3, comma 1, lett. b)
All’Ispettorato Nazionale del Lavoro per le funzione di controllo, viene precisato nella norma di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs n. 149/2015 una specifica azione volta a contrastare le irregolarità nei rapporti di lavoro gestiti mediante lavoro accessorio o rapporto di tirocinio.
Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro Art. 4, comma 1, lett. a)
Si chiarisce che oltre all’Agenzie del Lavoro fanno parte nella rete dei servizi per le politiche del lavoro anche i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione e quelli accreditati (ex artt. 6 e 12 del D.Lgs n. 276/2003).
Offerta di lavoro congrua Art. 4, comma 1, lett. b)
La definizione del concetto di lavoro viene assegnata alla competenza del Ministero del Lavoro secondo i principi di cui all’art. 25 del decreto.
Dipendenti ISFOL Art. 4, comma 1, lett. c)
Ai dipendenti ex ISFOL trasferiti all’ANPAL continua ad applicarsi il CCNL adottato dall’ente di provenienza.
Risorse finanziarie ANPAL Art. 4, comma 1, lett. d)
Si prevedono specifici compiti di verifica sui fondi di rotazione e l’emanazione di apposito decreto ministeriale.
Funzioni e compiti ANPAL Art. 4, comma 1, lett. e)
Il coordinamento della gestione dell’ASpI, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’art. 18, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei disoccupati, soprattutto nei confronti dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito connesse alla cessazione del rapporto viene assegnato all’ANPAL. Rientrano nelle competenze dell’Agenzia, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, anche le attività di promozione e coordinamento dei programmi formativi per i disoccupati, finalizzati alla qualificazione professionale, all’autoimpiego ed all’inserimento lavorativo.
Denominazione ISFOL Art. 4, comma 1, lett. f)
La denominazione ISFOL, dal 1° dicembre 2016, viene rimpiazzata con INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) e, quindi, le disposizioni normative che richiamano l’ISFOL si riferiscono all’INAPP.
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro Art. 4, comma 1, lett. g) e i)
Il sistema informativo unitario si realizza con il sostegno anche del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I dati si acquisiscono dalle schede anagrafico-professionali dei lavoratori in possesso delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, e inoltre sulla base di convenzioni, quelli reddituali relativi ai modelli 730, unico, 770 semplificato, CU dei sostituti d’imposta, i dati catastali e di pubblicità immobiliare ed i dati dell’anagrafe nazionale degli studenti universitari.
I soggetti privi di impiego al sistema informativo saranno le risorse che svolgeranno attività lavorativa e parteciperanno alle misure di politica attiva.
Interconnessione banche dati Art. 4, comma 1, lett. h)
Del comitato istituito presso il Ministero del Lavoro per garantire l’interconnessione sistematica delle banche dati dei vari soggetti (Ministero del Lavoro, ANPAL, INPS, INAIL, ISFOL) fanno parte anche il Presidente dell’Istat o un suo delegato ed il Presidente dell’ISFOL o un suo delegato.
Strumenti di sostegno al reddito Art. 4, comma 1, lett. l)
Nell’ipotesi in cui, senza giustificato motivo, non sia accettata un’offerta di lavoro congrua è prevista la decadenza dalla prestazione e dello stato di disoccupazione
Ricollocazione Art. 4, comma 1, lett. m)
Il disoccupato percettore della NASpI ha l’onere di accettare un’offerta di lavoro congrua ex art. 25.
Incentivi per apprendistato Art. 4, comma 1, lett. n)
Agli articoli relativi agli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca:
- nella rubrica sono soppresse le parole “e di alta formazione e ricerca”;
- sono stati effettuati solo alcune precisazioni terminologiche in merito al finanziamento di percorsi formativi.
Fondi interprofessionali Art. 4, comma 3
La vigilanza sulla gestione dei fondi interprofessionali è esercitata dall’ANPAL, che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro anche ai fini dell’eventuale revoca dell’autorizzazione e del commissariamento.
Collocamento obbligatorio – quota di riserva Art. 5, comma 1, lett. a)
Si ha l’obbligo di calcolare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e non più soltanto “superiore al 60%”.
Collocamento obbligatorio – sanzioni Art. 5, comma 1, lett. b)
Si stabilisce che la sanzione amministrativa è pari ad € 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore non a norma, da applicare ai datori di lavoro che non ottemperano entro i termini di legge, per cause a loro imputabili, all’obbligo di assunzione di personale disabile.
Controllo a distanza Art. 5, comma 2
Si definisce che in caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali, l’autorizzazione all’installazione di telecamere o degli altri dispositivi di controllo sarà rilasciata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro o, in caso di unità lavorative ubicate in più sedi territoriali, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dimissioni e risoluzione consensuale on line Art. 5, comma 3
Per ciò che concerne la procedura di comunicazione delle dimissioni volontarie/risoluzioni consensuali, viene stabilito che:
- anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro rientrino tra i soggetti abilitati alla trasmissione del modulo telematico;
- i dipendenti pubblici siano, invece, esclusi dalle disposizioni in esame, come già chiarito dalla prassi amministrativa (Circ. Ministero Lavoro n. 12/2016).