È stato sottoscritto Lunedì 19 Luglio un nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per il settore dei Trasporti, contenente diverse e significative misure in materia di Informazione e Formazione dei Lavoratori. Presenti alla firma Federterziario con Alessandro Franco Segretario Generale e Nicola Patrizi, Presidente, l’Associazione datoriale che riunisce e rappresenta oltre 90.000 fra micro e piccole imprese; Enzo Rindinella, Presidente di FederTerziario Logistica e Servizi; Dario Montanaro, Presidente Nazionale dell’ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro; per i Sindacati dei Lavoratori presenti invece Paola Avella, Segretario Nazionale UGL Viabilità e Logistica nonché Ezio Favetta, Segretario Confederale UGL.
Nel corso della concertazione per scongiurare, o almeno prevenire fortemente, il rischio di gravi incidenti, tanto per i Lavoratori quanto per gli altri utenti della strada si è convenuta la possibilità di installare a bordo degli automezzi, sistemi e apparecchiature che siano in grado di rilevare le condizioni psico-fisiche del conducente stesso. Fra questi dispositivi oggetto di studio, rivelatori di molecole di alcool disperse nell’aria e sistemi sensibili alla pressione esercitata dal tocco del guidatore.
Novità anche per quanto concerne i veicoli elettrici, il cui impiego sempre più massiccio e diffuso necessita di un’adeguata formazione rivolta a chi sia chiamato ad avvalersene. In particolare considerando accuratamente l’autonomia chilometrica, e pianificando di conseguenza, nei tempi più efficaci possibili, le soste per la ricarica. A fronte di un’adeguata preparazione garantita dal Datore, il Dipendente sarà dunque chiamato a rispondere direttamente dei danni derivanti da sue negligenze; obbligo che decade nel caso in cui invece venga acclarata la mancata formazione.
Al tavolo si è inoltre discusso di banca ore, apprendistato stagionale (specie per i Lavoratori in mobilità) e soprattutto di nuovo mansionamento per coloro ai quali venga ritirata la patente. La misura concernerà unicamente quei ritiri che non siano dovuti ad alcolismo e tossicodipendenza, e potrà protrarsi per un massimo di sei mesi, nel corso dei quali al Dipendente verrà corrisposta la retribuzione pari al coevo livello lavorativo, o in alternativa sarà somministrato un periodo di aspettativa non retribuita senza decorrenza dell’anzianità di servizio.