Carissimi,
alla luce dell’emanazione del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, inviamo un sunto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese o per il mondo del lavoro in generale.
TITOLO I –Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
TITOLO II – CAPO I – Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Art. 19 – “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario” prevede:
– i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
– la domanda per l’attivazione può essere presentata in deroga alle normali procedure di concertazione sindacale e agli ulteriori vincoli temporali di cui agli artt. 14, 15 c. 2, 30 c.2 d.lgs. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve comunque essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148.
– il periodo di concessione di tali opzioni integrative o sostitutive del salario non è conteggiato ai sensi dei limiti normalmente previsti ai sensi dello stesso D.lgs. 148/2015 (artt. 4, 12, 29, 30).
– sono derogati gli obblighi contributivi normalmente in capo all’azienda (artt. 5, 29 c.8, 33, c.2).
– l ’assegno ordinario è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
– che i Fondi di cui all’articolo 27 del D.Lgs.148/2015 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari sono a carico del bilancio dello Stato e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
– che i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 20 – “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria”.
Le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale alla data del 23 febbraio 2020, possono richiedere le misure dell’art. 19 per un periodo non superiore a 9 settimane, anche per i lavoratori già interessati da precedenti misure integrative.
In caso di coesistenza delle misure dell’art. 19 con misure precedenti, le prime non sono conteggiate in termini di limiti temporali. Ai casi di integrazione ordinaria, già previsti, non si applica, per il periodo di emergenza, la disciplina sulla contribuzione addizionale (art. 5, D.lgs. 148/2015).
Art. 21 -“Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso” prevede una disciplina simile a quella dell’art. 20 per i datori di lavoro che abbiano già in corso trattamenti di integrazione salariale tramite il FIS.
Art. 22 – “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga” (per tutti i soggetti che non possono ricorrere alla CIG ordinaria e straordinaria).
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico. La prestazione è concessa con decreto delle Regioni che provvedono alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Regioni inviano all’INPS, entro 48 ore dall’adozione, il decreto di concessione e la lista dei beneficiari. Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate le istruiranno secondo l’ordine cronologico di presentazione. Al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non trova applicazione il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro né si applica la riduzione percentuale della relativa misura del trattamento in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
CAPO II – “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori”
Art. 23 – Ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e agli autonomi, è riconosciuto per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 gg., per i genitori di figli di età non superiore a 12 anni, un’indennità pari al 50 % della retribuzione. I genitori iscritti alla gestione separata, in caso di figli di età non superiore a 12 anni, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato sulla base di calcolo utilizzata ai fini dell’indennità di maternità. La stessa indennità è riconosciuta ai genitori lavoratori autonomi. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 gg. ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore.
Per i medesimi lavoratori è prevista la possibilità di scegliere in alternativa la corresponsione di un bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600,00, erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Art. 26 Malattia Il periodo di sorveglianza attiva o di permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 è equiparato alla malattia per il trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Art. 27 I liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo una tantum pari a € 600,00 che non concorre alla formazione del reddito. Stessa previsione all’art 28 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago.
Art 29 e ss. I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione o di rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo una tantum pari a € 600,00 che non concorre alla formazione del reddito. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori del settore agricolo che abbiano effettuato, nel 2019, almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo. Per tale categoria è prorogato il termine per la presentazione di domande di disoccupazione agricola per il 2019 al 1° giugno 2020 (Art. 31).
Per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020 (Art. 44).
Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili (Art. 30).
Titolo III –Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.
Art. 49 “Fondo centrale di Garanzia PMI” prevede, per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto:
– l’estensione della gratuità dell’accesso alla garanzia del Fondo;
– l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
– per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie non superino l’80 per cento di 1.500.000 euro.
– l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito;
– le Amministrazioni e i titolari di sezioni speciali del Fondo o di programmi UE possono assicurare l’apporto all’innalzamento della percentuale massima garantita sino all’80% in garanzia diretta e il 90% in riassicurazione;
– per le operazioni per cui banche o intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale per il COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia stessa è estesa in conseguenza;
– ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo. Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”;
– la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie è dovuta solo per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia fissata dal Consiglio di gestione;
– per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000,00 la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia;
– le garanzie su finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza o appartenenti, per almeno il 60%, a settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche juior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
– sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del TUIR e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti l’intervento del fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione.
– le Amministrazioni di settore, anche con associazioni ed enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo costituire sezioni speciali per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere d’impresa;
– sono prorogati di 3 mesi tutti i termini per adempimenti amministrativi delle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Per le finalità esplicitate al Fondo di garanzia sono assegnati 1.500 milioni di euro per l’anno 2020.
Sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo Centrale di garanzia per le PMI, attraverso specifiche garanzie rilasciate all’ISMEA. A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro per l’anno 2020.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno alle imprese, anche attraverso il rilancio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.
Art. 53 “Misure per il credito all’esportazione”
Per attenuare gli effetti negativi vengono previste per il 2020 alcune misure di sostegno del credito all’esportazione. Vengono rilasciate garanzie in favore di SACE Spa per operazioni deliberate dalla società per la costruzione di navi.
Art. 54 “Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. ‘Fondo Gasparrini”
Si accelera l’attuazione dell’estensione dell’accesso al Fondo alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro. L’ammissione ai benefici è estesa a lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, per la chiusura o la restrizione dell’attività, in attuazione delle norme emanate per l’emergenza coronavirus.
Art. 55 – “Misure di sostegno finanziario alle imprese”. La società che cede, a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate per: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non dedotto o fruito con credito d’imposta alla data della cessione. Per la trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. (Art. 44bis)
Art. 56 – “Misure di sostegno finanziario” L’epidemia da COVID-19 è riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, le imprese, pertanto, possono avvalersi nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre
2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati con il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni è dilazionato, con gli elementi accessori e senza formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. Le imprese possono richiedere di sospendere dei soli rimborsi in conto capitale. Con comunicazione, corredata da dichiarazione, l’impresa autocertifica di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta dell’epidemia da COVID-19. Non possono beneficiarne le imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
Si intendono per imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE 6 maggio 2003, con sede in Italia.
Su richiesta telematica del finanziatore le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di una sezione speciale del Fondo che garantisce:
- a) per il 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del decreto dei prestiti di cui al comma 2, lett. a);
- b) per il 33% i prestiti ed i finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lett. b);
- c) per il 33% le singole rate dei mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lett. c).
La garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.
TITOLO IV – “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”
Art. 63 – “Premio ai lavoratori dipendenti” Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di importo complessivo non superiore a € 40.000,00 spetta, per il mese di marzo 2020, un premio pari a € 100,00, che non concorre a formare reddito e che va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica l’incentivo, con la retribuzione di aprile e comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il Decreto prevede, altresì, una serie di disposizioni con la concessione di credito d’imposta per:
– soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, per il 50% delle spese fino ad un massimo di € 20.000,00. (Art. 64)
– botteghe e negozi, con riferimento al canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili di categoria C/1, nella misura del 60 % della spesa; (Art.65)
– erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche, titolari reddito d’impresa e dagli enti non commerciali, con una detrazione del 30% entro € 30.000,00. (Art.66)
Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19:
– Fondo promozione integrata: campagna di comunicazione, integrazione fondo made in Italy e fondo cultura all’estero, cofinanziamenti a fondo perduto per internazionalizzazione PMI. Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020. (Art. 72)
– Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. (Art. 88)
– I versamenti nei confronti delle P.A., inclusi quelli previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo u.s. sono prorogati al 20 marzo 2020. (Art.60 )
– Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. (Art. 61)
– Per coloro che al 31/12/2019 hanno un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, sospensione pagamenti IVA, INPS, INAIL e ritenute in scadenza tra l’8 e 31 marzo 2020. Versamenti spostati in unica soluzione al 31 maggio o in 5 rate, la prima entro il 31 maggio. (Art. 61)
– Per i residenti in comuni dell’ex zona rossa sono sospesi i versamenti tra il 20 Febbraio e 31 marzo. Sono sospesi per tutti i contribuenti e per tutti i contributi. (Art. 62)
– Per gli operatori del settore turistico- alberghiero il tempo della sospensione è allargato dal 21 febbraio al 30 aprile.
– Per le agenzie di viaggio, strutture turistico-ricettive e tour operator proroga del versamento dell’Iva del mese di Marzo al 31 Maggio 2020. (Art. 61)
– Per le SSD sospensione dei versamenti IVA di marzo, aprile e maggio al 30 Giugno 2020. (Art. 61)
– Dichiarazione Iva prorogata al 30 giugno 2020.
– Sospensione del pagamento delle cartelle di pagamento e avvisi accertamento esecutivi e INPS, da corrispondersi entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione. (Art. 62)
– Sospensione accertamenti e contenzioso fino al 31 maggio 2020. (Art. 64)
– Per le società di capitali: proroga da 120 gg. a 180 gg. (28 giugno) per l’approvazione del bilancio e la nomina del revisore. Partecipazione ad assemblee da remoto. Per le Srl: voto espresso in forma scritta anche se lo statuto non lo prevede.
– Pagamento TARI: nei comuni dove già sono state consegnate le rate, sarà il comune a decidere se sospendere o lasciare inalterate le scadenze.
– Sospesi tutti i licenziamenti per 60 giorni. (Art.46)
Per completezza, di seguito indichiamo il link dove è possibile scaricare il testo completo del decreto
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Vi informiamo che è attiva sul sito FederTerziario la sezione https://www.federterziario.it/covid19italia/, dedicata a tutti coloro che necessitano di informazioni e materiale specifico legato alle misure straordinarie contenute nel decreto “Cura Italia”.
Collegandovi alla pagina potrete inoltrare le vostre richieste e saremo lieti di fornirvi il supporto di cui necessitiate.
Rimaniamo a disposizione e cogliamo l’occasione per porgere
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Alessandro Franco