Giovedì 11 luglio 2019, a Lecce, si è svolto un interessante convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti e patrocinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce, con il sostegno di Fonditalia e Federterziario.
Il tema del convegno è estremamente attuale poiché la crisi degli ultimi 10 anni ha portato non solo imprenditori ma anche famiglie e consumatori in forte difficoltà finanziaria: era dunque necessario un istituto che consentisse di poter ripartire anche queste categorie!
La legge sul sovraindebitamento prometteva, sin dalla sua introduzione nel 2012, l’adozione di principi che favorissero una nuova partenza, per persone che non potessero essere assoggettate alle norme sul fallimento perché prive dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge.
Con l’esdebitazione il fallito, persona fisica, ha infatti la possibilità di ottenere, in presenza di particolari requisiti, la liberazione dei debiti non soddisfatti durante la procedura fallimentare. Oggi l’esdebitazione può riguardare anche quei soggetti non fallibili come consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e start – up, che si possono trovare schiacciati da un pesante indebitamento, o sovraindebitamento come lo definisce la legge.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio in possesso del cittadino, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, grazie al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono state riconosciute a pieno diritto procedure concorsuali.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), tra le novità prevede, la procedura familiare, secondo la quale i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi nel caso siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
Nei predetti casi il giudice è tenuto ad adottare provvedimenti idonei ad assicurare il coordinamento delle procedure nel caso in cui pervengano richieste non contestuali.
Sono inoltre previste sanzioni per il creditore che abbia aggravato colpevolmente la situazione debitoria del sovraindebitato, avendogli concesso finanziamenti tali da indebolire la sua condizione economico finanziaria senza analizzare correttamente il merito creditizio del debitore.
Il legislatore fin dall’inizio con questa normativa ha inteso snellire le procedure in favore dei soggetti sovraindebitati e un ruolo fondamentale lo ha assegnato agli OCC, Organismi di composizione della crisi, attori protagonisti nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti (art. 78).
L’OCC, che si compone di professionisti come i commercialisti, è di ausilio al Giudice ed ha il compito di aiutare il debitore nella gestione della situazione di sovraindebitamento, tutelando contemporaneamente i creditori.
Tra i debiti che possono essere oggetto di ristrutturazione ad esempio rientrano quelli derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.
Un nuovo modo insomma, di svolgere l’attività professionale, di prospettiva, soprattutto per i giovani commercialisti, ed un’occasione per quei cittadini in difficoltà che possono mettere la parola fine alla propria condizione di crisi finanziaria ripartendo liberi da debiti non più sostenibili, e sdebitati!
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