Martedì 18 ottobre la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge contro il cosiddetto caporalato.
Il fenomeno del “caporalato” è una peculiarità soprattutto nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia e consiste nel reclutamento, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di lavoratori che vengono trasportati sui campi o nei cantieri edili per essere messi a disposizione di un’impresa. I lavoratori sono in genere persone che si trovano in grave difficoltà economica o stranieri senza il permesso di soggiorno. In media vengono obbligati a lavorare dalle otto alle dodici ore al giorno, non godono dei diritti garantiti ai lavoratori regolari e sono retribuiti con paghe fino al 50 per cento inferiori rispetto a quelle stabilite dai contratti di lavoro nazionali.
Tale attività in Italia coinvolge almeno 400mila lavoratori sia italiani che stranieri.
I punti salienti della nuova legge si possono riassumere in:
- Rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità
- Previsione di un piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali
- Indennizzi per le vittime attraverso il Fondo antitratta
- Inasprimento degli strumenti penali
In riferimento a quest’ultimo punto segnaliamo, tra le novità più importanti, la possibilità di condannare non solo il caporale ma anche i datori di lavoro/società (quindi estensione del reato anche alle persone giuridiche) che fanno ricorso alla loro intermediazione con pene sino a 6 anni di carcere (che possono arrivare a 8 anni se il reato è aggravato da violenza o minaccia) oltre a multe da 500 a 1000 euro (che possono arrivare fino a 2000 euro con l’aggravante della violenza) per ogni lavoratore reclutato con lo strumento del caporalato.
La nuova Legge introduce una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori, prima previsti, e trasforma l’utilizzo di violenza o minaccia in un’aggravante della fattispecie base, nonché l’obbligatoria confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
Lo sfruttamento dei lavoratori, posto alla base della configurazione del reato, si identifica in una o più delle seguenti condizioni:
- il reiterato pagamento delle retribuzioni in modo palesemente difforme da quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla qualità e quantità di lavoro.
- La violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alle aspettative obbligatori e ferie dei luoghi di lavoro.
- La violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
- Sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza e di alloggio degradanti.