Mentre l’Italia è intenta a commemorare il decennale della scomparsa del Professor Biagi ideatore dell’impianto giuridico che ha introdotto la flessibilità nel nostro mondo del lavoro, rimodellando alcune tipologie contrattuali esistenti e creandone di nuove, l’attuale compagine governativa modifica i principi riformatori di quell’impianto normativo tradotto nella legge delega 30/2003.
Ma, in questo decennio, la auspicata flessibilità è scivolata nella certamente deprecabile precarietà per alcuni fattori i cui pericoli pure erano stavi paventati dal compianto giuslavorista. Il primo è la mancata attuazione della riforma dei cosiddetti ammortizzatori sociali, imprescindibile in un sistema che avrebbe dovuto sorreggere il lavoratore negli intervalli di attività lavorativa. Il secondo, costituito dall’inadeguatezza del sistema del collocamento pubblico e privato che avrebbe dovuto sorreggere il lavoratore facendosi carico della sua formazione. Ed, infine, un fattore endogeno come quello della giustizia “lumaca” duplicemente colpevole di disattendere sia le aspettative di tutela del lavoratore che le pretese di certezza del diritto dell’imprenditore.
Di seguito, mostriamo in estrema sintesi una breve carrellata delle novità, in materia di contrattualistica del lavoro, affidate al disegno di legge approvato dal Governo nella seduta del 23 marzo 2012.