A pochi giorni dal chiarimento del Ministero del Lavoro che era intervenuto con nota del 16 gennaio 2012, per affermare la non autocertificabilità del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), gli Istituti con nota congiunta del 26/01/2012 sono direttamente intervenuti sulla questione assumendo una posizione che prelude o quanto meno è finalizzata alla riduzione delle richieste di regolarità contributiva da parte delle aziende.
L’intervento ministeriale era nato dall’esigenza di contrastare l’interpretazione secondo cui il Durc potesse essere sostituito da una semplice dichiarazione di regolarità da parte del soggetto interessato. Tale interpretazione si era palesata con le modifiche apportate al D.P.R. 445/2000 cosiddetto T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2012.
L’art.15 comma 1, lett. a) della legge 14 novembre 2011 n. 183 ha, infatti, modificato, l’art. 40 del T.U. il quale già prevede che i certificati che un ufficio rilascia in ordine a stati, qualità personali e fatti concernenti la stessa persona, nell’ambito di un medesimo procedimento, siano contenuti in un unico documento. A tale unico comma è stato aggiunto un altro comma in cui viene detto che le certificazioni rilasciate dalla P.A. relativamente a stati, qualità personali e fatti sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Infatti nei rapporti con le P.A. e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del T.U..
Ma la modifica che ha poi generato l’interpretazione bocciata dal Ministero è stata l’introduzione ex novo dell’art. 44-bis T.U. in base al quale le informazioni sulla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71 del T.U. dalle P.A. procedenti, nel rispetto delle normative di settore.
Nel contrastare la tesi dell’autocertificabilità del Durc, il Ministero sostiene che il Durc non può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dall`interessato, sulla propria posizione contributiva. E ciò in quanto, mentre il certificato fa sempre e solo riferimento a stati, qualità personali e fatti oggettivamente riferibili alla persona, che il soggetto interessato non può non conoscere, le informazioni presenti nel Durc non sono costituite dalla mera certificazione dell`effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, ma da un’attestazione da parte dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile che non possono formare oggetto di un`autodichiarazione, perché essa non avrebbe a oggetto stati, fatti o qualità strettamente personali.
Secondo la nota ministeriale, pertanto, la disposizione modificativa presente nella legge di stabilità avrebbe introdotto semplicemente una variante rispetto alle modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio che le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS INAIL, e Casse edili) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste né sui fatti, né su status, né su qualità personali.
In definitiva il riferimento operato dall’art. 44-bis ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 71” lascia intendere la possibilità, da parte delle stazioni pubbliche appaltanti di acquisire un DURC, e non un’autocertificazione, da parte del soggetto interessato, e di poter vagliare i suoi contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
Sulla scia di tale intervento ministeriale gli Istituti, come detto, sono intervenuti con una nota congiunta (rispettivamente Inps, msg. 26.1.2012, n. 1462 e Inail, istruzioni operative 26.1.2012, prot. n. 573), peraltro emanata di intesa con lo stesso Ministero del Lavoro, nella quale hanno ritenuto opportuno precisare più specificamente la situazione in cui la P.A., acquisito il Durc da parte del soggetto interessato, provvede al controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva «ai sensi dell’articolo 71» vale a dire con le modalità previste per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Tale ipotesi, secondo la nota congiunta, si riferisce ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati. E’ il caso dell’articolo 90, comma 9, del Dlgs n. 81/2008 dove è previsto che il DURC viene trasmesso «all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività». In questo caso l’Amministrazione ha facoltà di verificare l’autenticità del Documento attraverso il glifo, ovvero quel contrassegno elettronico presente in calce al documento.
Sempre di intesa con il Ministero, gli Istituti confermano l’obbligo, da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti, di acquisire d’ufficio il Durc con esclusione dei casi previsti dal Legislatore. Così, ad esempio, nei contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la Pa e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva. E le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni e tali verifiche potranno essere effettuate tramite l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte dell’Amministrazione.
Pertanto, alla luce dell’interpretazione ministeriale e delle successive precisazione da parte degli Istituti previdenziali ed assicurativi, quest’ultimi comunicano che a partire dal 13 Febbraio p.v. le richieste di Documento Unico di Regolarità Contributiva per:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni;
saranno evase solo se richieste dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti.
Naturalmente le disposizioni precedenti si applicano anche agli iscritti CENAI e, di conseguenza, le imprese aderenti e gli Sportelli CENAI – FederTerziario dovranno adeguarsi a detta normativa e quindi le certificazioni di cui sopra saranno rilasciate solo ed esclusivamente se richieste dalle Stazioni Appaltanti Pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.